Art. 3.
(Abilitazione professionale).

      1. L'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale è subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un itinerario formativo, successivo

 

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all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che è suddiviso in due percorsi propedeutici di istruzione e formazione professionale:

          a) il primo percorso consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale per le mansioni di estetista di base, valida ai fini dell'avviamento al lavoro, seguito dallo svolgimento di un corso di specializzazione secondo un modulo professionalizzante della durata di un anno, al termine del quale, previa certificazione di avvenuta frequenza, lo studente è ammesso a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico estetista, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista, per lo svolgimento delle prestazioni e dei trattamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

          b) il secondo percorso, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio del diploma professionale di tecnico estetista di cui alla lettera a) del presente comma, consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione nell'ambito del sistema dell'istruzione tecnica superiore e dell'alta formazione professionale, secondo un modulo professionalizzante della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico superiore estetista bionaturale, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale, comprensiva delle pratiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

      2. Il percorso formativo è realizzato secondo criteri di alternanza fra periodi di

 

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formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, ai sensi della normativa vigente in materia di alternanza scuola-lavoro.
      3. Le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge.
      4. Al fine di cui al comma 3 possono essere altresì valutati i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o strutture abilitate del settore, svolte in qualità di titolare dell'impresa o della struttura professionale, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di lavoratore dipendente, o secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalla normativa vigente che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.